6 Dicembre 2016

Legge e ordinanza sulle lingue

Nel 2010 la Svizzera ha salutato l’entrata in vigore della Legge sulle lingue (LLing – Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche) approvata nel 2007. Essa è accompagnata dall’ordinanza, che fornisce le regole per l’attuazione e l’applicazione (OLing – Ordinanza sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche). A partire dagli articoli 4, 18 e 70 della Costituzione federale, la Confederazione svizzera si è quindi dotata di una base giuridica che consenta di sostenere le minoranze linguistiche e i cantoni plurilingui, nonché le organizzazioni, le istituzioni e i progetti più vari nel campo delle lingue e della comprensione. 

Gli obiettivi della Confederazione sono «rafforzare il quadrilinguismo quale elemento essenziale della Svizzera» e «consolidare la coesione interna». Inoltre, s’intende «promuovere il plurilinguismo individuale e il plurilinguismo istituzionale» e «promuovere il romancio e l’italiano», sia nell’amministrazione federale, che tra la popolazione. In concreto si tratta di promuovere l’uso delle lingue ufficiali della Confederazione, in particolare nel servizio pubblico, e di adottare misure per incoraggiare la comprensione e gli scambi (accesso alla formazione, scambi linguistici, traduzioni, aiuti finanziari, ecc.). A ciò si aggiungono il sostegno finanziario ai quattro cantoni plurilingui (Berna, Friborgo, Grigioni e Vallese) e la volontà di assicurare la rappresentanza delle comunità linguistiche latine, in particolare attraverso la promozione della lingua e della cultura italiana (Ticino) e romancia (Grigioni) – quest’ultima legata alle raccomandazioni alla Svizzera del Consiglio d’Europa, in seguito alla ratifica nel 1997 della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie.

La nuova normativa è corredata da una serie di documenti legali che la commentano e la sostengono. Si tratta in particolare dei «Commenti all’ordinanza sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Ordinanza sulle lingue, OLing)», che consistono in una serie di note esplicative della legge articolo per articolo, e del «Commento alla revisione parziale dell’ordinanza sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Ordinanza sulle lingue, OLing)”, che riprende i punti essenziali della revisione e commenta le nuove disposizioni nazionali. La Confederazione ha anche modificato di conseguenza le istruzioni in materia di plurilinguismo (Istruzioni del Consiglio federale concernenti la promozione del plurilinguismo nell’Amministrazione federale). Essa ha inoltre emesso un «Rapporto esplicativo sulla revisione totale delle istruzioni concernenti il plurilinguismo», che ritrascrive le istruzioni del Consiglio federale in materia di promozione del plurilinguismo nell’amministrazione federale, adattando il vecchio quadro dell’ordinanza sul personale della Confederazione (Opers) al nuovo piano legale costituito dalla OLing.

Anche altre basi legali sono state interessate dall’entrata in vigore della Legge sulle lingue, in particolare il «Regolamento sulla concessione di aiuti finanziari per la promozione delle lingue nazionali nell’insegnamento e per la promozione della conoscenza della loro prima lingua da parte degli alloglotti».

CATEGORIA: Basi legali
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