6 Dicembre 2016

La Costituzione svizzera e le lingue

La Costituzione federale della Confederazione Svizzera, nella sua ultima versione datata al 1999, pone le basi del plurilinguismo fissando come obiettivo quello di incentivare «la coesione interna e la diversità culturale del Paese». Vengono fissati quattro principi: l’uguaglianza delle lingue, la libertà dei cittadini in materia linguistica, la territorialità delle lingue e la protezione delle lingue minoritarie. Diversi articoli riguardano la politica linguistica: l’art. 4 «Lingue nazionali», l’art. 18 «Libertà di lingua» e soprattutto l’art. 70 «Lingue», parzialmente anche l’art. 8 «Uguaglianza giuridica», l’art. 31 «Privazione della libertà», l’art. 62 «Scuola», e infine l’art. 175, che tratta la composizione del Consiglio federale.

La Costituzione elvetica del 1848, una delle prime a vedere la luce in Europa, definisce le tre lingue nazionali svizzere (tedesco, francese e italiano) in un’epoca in cui molte nazioni si costituiscono su identità culturali unificate. Quasi un secolo più tardi, nel 1938, il romancio viene aggiunto alla lista. La Costituzione attuale è dunque il risultato di una lunga evoluzione ed elaborazione dello statuto delle lingue nazionali.

L’articolo 4 precisa quali solo le lingue nazionali svizzere: il tedesco, il francese, l’italiano e il romancio. La frontiera tra il francese e il tedesco corre da nord-ovest, nei pressi di Basilea, fino a sud, all’Italia. Il confine tra l’italiano e il tedesco segue le vette del San Gottardo, il massiccio centrale delle Alpi svizzere. Il romancio, infine, occupa diverse aree nel Cantone dei Grigioni. Circa il 65% dei residenti in Svizzera sono di madrelingua tedesca (17 cantoni sono esclusivamente di lingua tedesca), il 25% di lingua francese (4 cantoni sono esclusivamente di lingua francese), circa il 10% di lingua italiana (1 cantone è esclusivamente di lingua italiana) e meno dell’1% di lingua romancia.

L’articolo 18 enuncia il diritto alla libertà di lingua, che garantisce ai cittadini la libertà di scegliere la lingua con cui esprimersi.

L’articolo 70 contiene gli elementi di maggiore importanza: il paragrafo 1 afferma che le lingue ufficiali sono in numero di tre (tedesco, francese e italiano) e sono collocate su un piano di assoluta parità. Il romancio è solo parzialmente una lingua ufficiale: è la lingua delle relazioni che la Confederazione mantiene con la popolazione di lingua romancia. Il paragrafo 2 stabilisce che sono i cantoni a designare le loro lingue ufficiali. Il paragrafo 3 si riferisce al dovere, sia da parte della Confederazione, che dei cantoni, di promuovere la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche. Infine, gli ultimi due paragrafi riguardano il sostegno finanziario della Confederazione, in primo luogo ai cantoni plurilingui per i loro compiti particolari, e inoltre ai Cantoni Grigioni e Ticino per le misure di salvaguardia e promozione del romancio e dell’italiano.

Il secondo paragrafo dell’articolo 70 si spinge oltre: esso stabilisce il dovere da parte dei cantoni di considerare le minoranze linguistiche autoctone e rispettare la composizione linguistica tradizionale delle regioni. Su questa base si fonda il «principio di territorialità» del plurilinguismo svizzero che garantisce a ciascuna lingua il proprio territorio, aspetto particolarmente importante nel caso di una lingua largamente minoritaria come il romancio. Questo principio, fondamentale perché aiuta a dare stabilità alle aree linguistiche, a volte entra in conflitto con il principio della libertà di lingua (articolo 18), che garantisce a ogni persona, indipendentemente dalla nazionalità, il diritto di utilizzare la propria lingua nelle sue relazioni con gli altri, soprattutto nei rapporti professionali e privati.

Diversi altri aspetti della Costituzione sono interessati dalla questione linguistica. L’articolo 8 «Uguaglianza giuridica» insiste al paragrafo 2 sul fatto che nessuno può essere discriminato, in particolare a causa della lingua. L’articolo 31 «Privazione della libertà», che concerne i provvedimenti giudiziari, al paragrafo 2 specifica che chiunque sia privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente in una lingua a lui comprensibile. L’articolo 62 «Scuola», paragrafo 4, fa eco alla questione delle lingue precisando che, se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un’armonizzazione del settore scolastico (anche per quanto concerne l’apprendimento delle lingue straniere), la Confederazione emana le norme necessarie. Infine, il paragrafo 4 dell’articolo 175 ricorda che le diverse regioni e comunità linguistiche devono essere equamente rappresentate nel Consiglio federale.

CATEGORIA: Confederazione, Basi legali
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