{"id":6107,"date":"2016-12-06T14:02:10","date_gmt":"2016-12-06T13:02:10","guid":{"rendered":"https:\/\/forum-helveticum.ch\/it\/2016\/12\/die-schweizerische-verfassung-und-die-sprachen\/"},"modified":"2016-12-22T11:09:15","modified_gmt":"2016-12-22T10:09:15","slug":"die-schweizerische-verfassung-und-die-sprachen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/forum-helveticum.ch\/it\/2016\/12\/die-schweizerische-verfassung-und-die-sprachen\/","title":{"rendered":"La Costituzione svizzera e le lingue"},"content":{"rendered":"<p>La <a href=\"https:\/\/www.admin.ch\/opc\/it\/classified-compilation\/19995395\/index.html\" target=\"_blank\">Costituzione federale della Confederazione Svizzera<\/a>, nella sua ultima versione datata al 1999, pone le basi del plurilinguismo fissando come obiettivo quello di incentivare \u00abla coesione interna e la diversit\u00e0 culturale del Paese\u00bb. Vengono fissati quattro principi: l\u2019uguaglianza delle lingue, la libert\u00e0 dei cittadini in materia linguistica, la territorialit\u00e0 delle lingue e la protezione delle lingue minoritarie. Diversi articoli riguardano la politica linguistica: l\u2019art. 4 \u00abLingue nazionali\u00bb, l\u2019art. 18 \u00abLibert\u00e0 di lingua\u00bb e soprattutto l\u2019art. 70 \u00abLingue\u00bb, parzialmente anche l\u2019art. 8 \u00abUguaglianza giuridica\u00bb, l\u2019art. 31 \u00abPrivazione della libert\u00e0\u00bb, l\u2019art. 62 \u00abScuola\u00bb, e infine l\u2019art. 175, che tratta la composizione del Consiglio federale.<!--more--><\/p>\r\n<p>La Costituzione elvetica del 1848, una delle prime a vedere la luce in Europa, definisce le tre lingue nazionali svizzere (tedesco, francese e italiano) in un\u2019epoca in cui molte nazioni si costituiscono su identit\u00e0 culturali unificate. Quasi un secolo pi\u00f9 tardi, nel 1938, il romancio viene aggiunto alla lista. La Costituzione attuale \u00e8 dunque il risultato di una lunga evoluzione ed elaborazione dello statuto delle lingue nazionali.<\/p>\r\n<p><strong>L\u2019articolo 4<\/strong> precisa quali solo le lingue nazionali svizzere: il tedesco, il francese, l\u2019italiano e il romancio. La frontiera tra il francese e il tedesco corre da nord-ovest, nei pressi di Basilea, fino a sud, all\u2019Italia. Il confine tra l\u2019italiano e il tedesco segue le vette del San Gottardo, il massiccio centrale delle Alpi svizzere. Il romancio, infine, occupa diverse aree nel Cantone dei Grigioni. Circa il 65% dei residenti in Svizzera sono di madrelingua tedesca (17 cantoni sono esclusivamente di lingua tedesca), il 25% di lingua francese (4 cantoni sono esclusivamente di lingua francese), circa il 10% di lingua italiana (1 cantone \u00e8 esclusivamente di lingua italiana) e meno dell\u20191% di lingua romancia.<\/p>\r\n<p><strong>L\u2019articolo 18<\/strong> enuncia il diritto alla libert\u00e0 di lingua, che garantisce ai cittadini la libert\u00e0 di scegliere la lingua con cui esprimersi.<\/p>\r\n<p><strong>L\u2019articolo 70<\/strong> contiene gli elementi di maggiore importanza: il paragrafo 1 afferma che le lingue ufficiali sono in numero di tre (tedesco, francese e italiano) e sono collocate su un piano di assoluta parit\u00e0. Il romancio \u00e8 solo parzialmente una lingua ufficiale: \u00e8 la lingua delle relazioni che la Confederazione mantiene con la popolazione di lingua romancia. Il paragrafo 2 stabilisce che sono i cantoni a designare le loro lingue ufficiali. Il paragrafo 3 si riferisce al dovere, sia da parte della Confederazione, che dei cantoni, di promuovere la comprensione e gli scambi tra le comunit\u00e0 linguistiche. Infine, gli ultimi due paragrafi riguardano il sostegno finanziario della Confederazione, in primo luogo ai cantoni plurilingui per i loro compiti particolari, e inoltre ai Cantoni Grigioni e Ticino per le misure di salvaguardia e promozione del romancio e dell\u2019italiano.<\/p>\r\n<p>Il <strong>secondo paragrafo <\/strong>dell\u2019articolo 70 si spinge oltre: esso stabilisce il dovere da parte dei cantoni di considerare le minoranze linguistiche autoctone e rispettare la composizione linguistica tradizionale delle regioni. Su questa base si fonda il \u00abprincipio di territorialit\u00e0\u00bb del plurilinguismo svizzero che garantisce a ciascuna lingua il proprio territorio, aspetto particolarmente importante nel caso di una lingua largamente minoritaria come il romancio. Questo principio, fondamentale perch\u00e9 aiuta a dare stabilit\u00e0 alle aree linguistiche, a volte entra in conflitto con il principio della libert\u00e0 di lingua (articolo 18), che garantisce a ogni persona, indipendentemente dalla nazionalit\u00e0, il diritto di utilizzare la propria lingua nelle sue relazioni con gli altri, soprattutto nei rapporti professionali e privati.<\/p>\r\n<p>Diversi <strong>altri aspetti della Costituzione <\/strong>sono interessati dalla questione linguistica. L\u2019articolo 8 \u00abUguaglianza giuridica\u00bb insiste al paragrafo 2 sul fatto che nessuno pu\u00f2 essere discriminato, in particolare a causa della lingua. L\u2019articolo 31 \u00abPrivazione della libert\u00e0\u00bb, che concerne i provvedimenti giudiziari, al paragrafo 2 specifica che chiunque sia privato della libert\u00e0 ha diritto di essere informato immediatamente in una lingua a lui comprensibile. L\u2019articolo 62 \u00abScuola\u00bb, paragrafo 4, fa eco alla questione delle lingue precisando che, se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un\u2019armonizzazione del settore scolastico (anche per quanto concerne l\u2019apprendimento delle lingue straniere), la Confederazione emana le norme necessarie. Infine, il paragrafo 4 dell\u2019articolo 175 ricorda che le diverse regioni e comunit\u00e0 linguistiche devono essere equamente rappresentate nel Consiglio federale.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Costituzione federale della Confederazione Svizzera, nella sua ultima versione datata al 1999, pone le basi del plurilinguismo fissando come obiettivo quello di incentivare \u00abla coesione interna e la diversit\u00e0 culturale del Paese\u00bb. 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